Con questo provvedimento il TAR ha ordinato all’Università Statale di Milano di iscrivere immediatamente i ricorrenti che avevano già ottenuto un provvedimento cautelare favorevole.
T.A.R. Lombardia Milano, Sez. 3, 17 aprile 2015, n. 00511
N. 00511/2015 REG.PROV.CAU.
N. 02917/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 2917 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da: E.Di G.,G.Di R., F.Lo M., E. V., rappresentati e difesi dall’avv. Massimo Sidoti, con domicilio eletto presso Massimo Sidoti in Milano, Via Corridoni, 39 presso la segreteria del Tar;
contro
Universita’ degli Studi di Milano, Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distr.le dello Stato di Milano, domiciliata in Milano, Via Freguglia, 1;
nei confronti di
F. S., rappresentato e difeso dagli avv. R. Z, F. M. C., L.D., con domicilio eletto presso Luigi D. in Milano, Via Filippo Corridoni, 11; per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, dei 4 dinieghi “di nulla osta al trasferimento” relativi al corso di laurea di “Medicina e chirurgia” dell’Università degli studi di Milano emanati il 28.08.14 e notificati ai ricorrenti il 02.09.14; dell’avviso pubblicato sul sito internet dell’Università dopo il 02.09.14 intitolato “esiti richieste nulla osta da altre università”, nel quale non figura il nome dei ricorrenti e nel quale è stato consentito unicamente il trasferimento di n. 9 studenti al quinto anno del corso di laurea di medicina e chirurgia; dell’avviso pubblicato il 10.07.14 nel sito web dell’università di Milano, in cui si annunciava la possibilità di chiedere il trasferimento entro il 22.08.14, ma si specificava che tale possibilità era limitata a chi aveva superato il test di ammissione di cui alla l. n. 264/99 in Italia; delle deliberazioni dell’Università di Milano, di estremi sconosciuti, con le quali è stata determinata l’offerta formativa del corso di laurea de quo con particolare riferimento ai verbali circa la capienza dei poli didattici di “Medicina e chirurgia” degli ultimi 5 anni, come definita annualmente dal Consiglio di coordinamento didattico del corso di laurea; delle deliberazioni dell’Università di Milano, di estremi sconosciuti, con le quali si è deciso di non assegnare integralmente i posti vacanti del corso di laurea de quo; dei dd.mm del Miur di determinazione dei posti al primo anno per i corsi di “medicina e chirurgia” e dei verbali dei relativi “tavoli tecnici” tenutisi presso il Miur, relativi agli ultimi 5 anni accademici (aa.aa. 2009/2010 ad oggi) in cui è stato stabilito il numero dei posti disponibili di Odontoiatria per l’Università degli studi di Milano, limitatamente alla parte in cui tali provvedimenti hanno sottostimato l’offerta formativa reale dell’ateneo di Milano, determinando una sottoutilizzazione delle risorse universitarie; di tutti gli atti connessi.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Universita’ degli Studi di Milano e di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e di Federico Silvestrini;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2015 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che la domanda di esecuzione dell’ordinanza di questa Sezione 16/01/2015 n. 84 è fondata in quanto: – il provvedimento cautelare contiene in motivazione la seguente indicazione:
“Ritenuto che, nelle more della definizione del merito, debba essere disposta l’ammissione con riserva degli odierni ricorrenti al corso di laurea in questione”, che costituisce un ordine stringente per l’amministrazione;
– la riserva di successiva valutazione del merito del ricorso alla luce di quanto sarà deciso dall’Adunanza plenaria di questo Consiglio è riservata al merito della causa;
– il contenuto del provvedimento di diniego di iscrizione emanato dall’Università in data 1 aprile 2015 contiene profili già oggetto di valutazione nel ricorso.
Rilevato che gli ordini del giudice, quando abbiano contenuto sufficientemente preciso e vincolante, vanno applicati e non interpretati, salvo la legittima facoltà di impugnazione;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) accoglie la domanda di esecuzione della suddetta ordinanza e per l’effetto:
a) ordina all’Università degli Studi di Milano di iscrivere E. di G. alla Facoltà di Medicina entro 10 giorni dal ricevimento della presente ordinanza;
b) conferma la prima udienza pubblica di gennaio 2016 per la trattazione di merito del ricorso. Compensa le spese della presente fase esecutiva.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2015 con l’intervento dei magistrati:
Adriano Leo, Presidente
Alberto Di Mario, Primo Referendario, Estensore
Valentina Santina Mameli, Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/04/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)