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Tribunale di Palermo – Ord. 4896/2017 – Fallimento dell’impresa dopo l’ordinanza di assegnazione – Inapplicabilità dell’art. 44 l.f.

Fallimento dell’impresa dopo l’ordinanza di assegnazione – Inapplicabilità dell’art. 44 l.f.

L’ordinanza torna sul dibattuto tema dell’applicabilità dell’art. 44 della l.f. anche nel caso in cui sia intervenuta, prima della dichiarazione del fallimento, una ordinanza di assegnazione.

La vicenda nasce dall’opposizione del debitor debitoris (un Assessorato Regionale) che si era opposto all’esecuzione nei propri confronti, sollevando l’intervenuto fallimento, successivamente all’ordinanza di assegnazione in proprio danno, del debitore principale.

Il Giudice dell’Esecuzione dei Tribunale di Palermo, decidendo sull’opposizione in sede cautelare, ha dichiarato l’inapplicabilità dell’art. 44 l.f. al caso di specie.

 

TRIBUNALE DI PALERMO

Sezione VI Civile – esecuzioni

IL GIUDICE DELL’ESECUZIONE

Nella procedura N. 4896/ 2017  R.G. Esecuzioni

esaminati gli atti e letta, in particolare, l’istanza di sospensione dell’esecuzione presso terzi formulata

unitamente al ricorso in opposizione depositato nell’interesse di A… , osserva

l’assessorato  ricorrente  contesta  il  diritto  dei  creditori  di  procedere  in  via  esecutiva  in  forza  dell’ordinanza di assegnazione emessa in danno della M… spa dichiarata fallita con sentenza del  14.7.2017.

Ha resistito il creditore procedente.

L’opposizione è infondata.

Infatti, com’è noto, l’ordinanza di assegnazione del credito pignorato, emanata a seguito della positiva  dichiarazione del terzo, rappresenta per la sua natura liquidativa e satisfattiva l’atto finale e conclusivo del procedimento di espropriazione presso terzi che determina il trasferimento immediato del credito  pignorato  dal  debitore  esecutato  al  creditore  medesimo  e  il  momento  finale  e  l’atto  giurisdizionale  conclusivo del processo di espropriazione presso terzi (cfr. Cass. 29.11.2005 n. 26036; Cass. civ. sez. III,  14/5/2013, n. 11566; Cass. civ. sez. III, 24/2/2011, n. 4505; Cass. civ. sez. I, 11/2/1999, n. 1150  nonché  Cass. civ. 2333/82, n.3138/89, n.11195/90, n.7248/92, n.5712/96 ).

Come affermato dalla stessa giurisprudenza, sulla natura e sugli effetti dell’ordinanza di assegnazione non  può  incidere  la  diversa  questione  del  momento  satisfattivo  del  creditore  rimesso  alla  successiva effettiva  esazione  del  credito  ai  sensi  degli  artt.  553  e  2928  cod.  civ.  (sicché  il  provvedimento  di assegnazione si configura alla stregua di una cessio pro solvendo o di una datio in solutum condizionata al  pagamento  della  somma  in  favore  del  creditore  procedente)”(cfr.,  ex  plurimis,  Corte  d’Appello  di  Firenze, sentenza del 17/02/2004 pubblicata nel “Il Fallimento” 2005, 226). Pertanto,  concluso  il  processo  esecutivo,  con  l’ordinanza  di  assegnazione,  non  può  più  prendersi  in considerazione  il  sopravvenuto  fallimento  del  debitore,  perché  l’art.  51  L.F.  di  cui  si  dovrebbe  fare applicazione presuppone che il processo esecutivo non sia iniziato o che sia pendente.

Inoltre, si dubita che il pagamento effettuato dal terzo al creditore  assegnatario possa essere dichiarato inefficace  ex  art.  44  L.F.  poiché  non  si  tratta  di  atto  compiuto  dal  fallito,  né  di  deprivazione  del patrimonio del fallito, dal quale il credito è già uscito a seguito dell’assegnazione. Inoltre, l’eventuale dichiarazione di inefficacia ex art. 44 LF., come ripetutamente affermato dalla S.C., potrebbe essere azionata dal curatore del fallimento nei soli confronti dell’accipiens e pertanto sotto tale profilo l’Assessorato difetta di legittimazione a proporre l’opposizione.

Per le ragioni esposte, la domanda di sospensione non può trovare accoglimento.

PQM

rigetta l’istanza di sospensione

assegna termine perentorio fino al 10.3.2018 per l’introduzione della causa di merito;

condanna l’Assessorato al pagamento delle spese del procedimento che liquida nell’importo di € 800,00 per compensi oltre magg. Forf. 15%, iva e cpa come per legge con distrazione in favore degli avvocati Massimo Sidoti e Giulia Pusateri.

Si comunichi.

Palermo, 5.12.2017

Il Giudice

Alida Marinuzzi

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