Trasferimento in Italia da università comunitaria senza obbligo di superamento del test di ammissione alla facoltà:
Con questa ordinanza il Tribunale ha dato ragione ad uno studente di una università straniera che ha impugnato il provvedimento di diniego di trasferimento al secondo anno della facoltà di medicina e chirurgia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, motivandolo col mancato superamento dei test ministeriali.
N. 00223/2016 REG.PROV.CAU. N. 05074/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 5074 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da F.P., rappresentata e difesa dall’avv. Massimo Sidoti, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. del Lazio in Roma, Via Flaminia, 189; contro Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12; nei confronti di F.G., M.C., C.D.S.; per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della e-mail del 3.02.2015 con la quale si comunica che per il trasferimento da altra Università ad anni successivi al primo all’Università Cattolica del Sacro Cuore è necessario sostenere e superare il relativo concorso nonché per il risarcimento dei danni; nonché con i due atti di motivi aggiunti, per l’annullamento, previa sospensiva: dell’art. 57 dello Statuto dell’UCSC; dell’art. 4 del regolamento didattico di Ateneo; dei provvedimenti del Consiglio di Amministrazione dell’UCSC o di altri organi universitari, relativi alle modalità per i trasferimenti dall’estero; della guida dello studente a.a. 2014/2015 limitatamente alla parte in cui stabilisce l’esistenza di una prova per l’ammissione ad anni successivi al primo, ma non predetermina i criteri di trasferimento, limitandosi a prevedere la eventuale emanazione di un successivo bando di concorso; del verbale di valutazione della carriera della ricorrente del 03.09.15, comunicato alla ricorrente il 06.10.15; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e di Università Cattolica del Sacro Cuore; Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; Visto l’art. 55 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Ritenuta la propria giurisdizione e competenza; Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2016 la dott.ssa Emanuela Loria e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto che, ad un primo sommario esame proprio della presente fase, sussistono i requisiti per la concessione dell’invocata misura cautelare richiesta con l’atto di motivi aggiunti depositati il 20.11.2015, in relazione alla presumibile fondatezza del primo vizio dedotto di difetto di motivazione, per cui occorre effettuare un remand all’amministrazione che dovrà chiarificare le motivazioni per le quali gli esami sostenuti dall’interessata non consentono l’iscrizione richiesta al III anno di corso della Facoltà di “Odontoiatria e protesi dentaria”; Ritenuto che per tale riesame sia opportuno assegnare all’amministrazione il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione del presente provvedimento; Ritenuto di fissare la trattazione del merito all’udienza pubblica del 05 maggio 2016; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) accoglie l’istanza cautelare contenuta nei motivi aggiunti ai fini di un compiuto e motivato riesame, da svolgersi nel termine di sessanta giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa, da parte dell’Università degli esami sostenuti dalla ricorrente. Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 05 maggio 2016. Compensa le spese della presente fase cautelare. La presente ordinanza sarà eseguita dall’amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2016 con l’intervento dei magistrati: Maria Cristina Quiligotti, Presidente FF Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere Emanuela Loria, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 15/01/2016 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) |