Con questa sentenza il Tribunale di Palermo ha dichiarata nulla la clausola contenuta comunemente in tutti i contratti di lavoro stipulati tra Enti di formazione e corpo docente, ed in forza della quale la prestazione professionale viene pagata al docente solo dopo il saldo, da parte dell’Ente pubblico, del finanziamento del corso.
Il Giudice del lavoro, osservando che la clausola viola l’art. 1229 c.c., ne ha dichiarato la nullità, stabilendo quindi il diritto, da parte dei docenti, di ottenere immediatamente il saldo dei propri crediti, sebbene non in presenza di un contratto di lavoro subordinato.
Sentenza n. 780/2014
Cron. 12240/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Dante Martino nelle cause civili iscritte riunite al n. 6001-6002-6003-6004-6005-6006-6007-6008-6009/2013 R.G.L., promosse
D A
…. in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avv.to…. ed elettivarnente clomiciliata presso il suo studio sito in….
– opponente
C O N T R O
…… rappresentati e difesi dall’Avv.to Massimo Sidoti ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Palermo, Via M. Stabile n. 151,
– opposti
O g g e t t o: Opposizione a decreto ingiuntivo
Al1’udienza del 28.3.2014 ha pronunciato
S E N T E N Z A
mediante lettura di quanto segue
D I S P O S I T I V O
Rigetta l’opposizione e condanna l’opponente alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € ….. per compensi professionali, e distrae in favore del1’avv.to Massimo Sidoti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorsi depositati il 4/6/2013, la ……. propose opposizione avverso i decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale G.L. di Palermo, con cui le era stato ingiunto il pagamento, in favore degli convenuti indicati in epigrafe, delle somme agli stessi dovute a titolo di compenso per l’attività lavorativa coordinata e continuativa da essi svolta in suo favore.
A sostegno del1’opposizione la ricorrente eccepì 1’inesigibi1ità dei crediti ingiunti in via monitoria per la mancata realizzazione della condizione sospensiva contenuta nel contratto di prestazione d’opera stipulato fra le parti.
Si costituirono in giudizio gli opposti, deducendo l’infondatezza deI1’opposizione della quale chiese i1 rigetto.
Le cause, riunite per evidenti ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, sulle conclusioni delle parti di cui agli a?i, sono state decise all’odierna udienza.
Le opposizioni vanno rigettate.
Parte opponente non nega il diritto degli opposti al compenso richiesto in via monitoria, ma ritiene inesigibile i1 credito, alla data di emissione del decreto ingiuntivo, non essendosi verificata la condizione sospensiva contenuta nel contratto individuale, secondo cui “ove possibile senza che questo costituisca alcun vincolo la … si riserva di erogare acconti sul dovuto maturato e comunque la …. ha facoltà di effettuare il saldo definitivo solo dopo l’approvazione definitiva del rendiconto e l’emissione del saldo del finanziamento da parte degli Enti competenti finanziatori”.
Orbene, pur volendo superare i consistenti dubbi sulla legittimità, per contrasto con l’art. 1355 c.c., della suddetta clausola, che condiziona ad un evento future ed incerto, 1’insorgere non tanto dell’obbligo ma addirittura della “facoltà” (rectius volontà) di adempiere, la stessa, come correttamente rilevato da parte opposta, deve ritenersi nulla per violazione dell’art. 1229 c.c. (secondo cui é nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o per colpa grave. E’ nullo altresì qualsiasi patto preventivo di esonero o di limitazione della responsabilità per i casi in cui il fatto del debitore e dei suoi ausiliari costituisca violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico)”.
Con la succitata clausola, infatti la società opponente si è riservata la facoltà di erogare il compenso ai prestatori d’opera “solo dopo l’approvazione definitiva del rendiconto e l’emissione del saldo del finanziamento”, cosi preventivamente esonerandosi da ogni responsabilità nei confronti degli stessi, nel caso in cui il rendiconto non sia approvato ed il finanziamento erogato dall’ente finanziatore, per dolo o colpa grave della stessa società.
Visto che l’Ente finanziatore provvederà all’erogazione del finanziamento solo a fronte della presentazione da parte della società di formazione di un rendiconto, corretto e completo, ben potrebbe la suddetta condizione non veri?carsi mai a causa di una condotta colposa o addirittura dolosa della società stessa.
Con tale pattuizione, dunque, 1’opponente si esonera preventivamente da qualsiasi responsabilità nei confronti della controparte, anche in presenza di (eventuali) condotte dolose o gravemente colpose ostative all’erogazione del finanziamento da parte dell’Ente pubblico competente.
In termini conclusivi, la suddetta clausola va ritenuta nulla ed il credito scaturente dal contratto deve ?tenersi esigibile alla data del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo.
Alla lune di tutte le considerazioni sopra esposte, l’opposizione deve ritenersi infondata e, come tale, va respinta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ordinandone la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente il quale ha dichiarato di averle anticipate senza aver ricevuto alcun anticipo.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Cosi deciso in Palermo il 28.3.2014. IL GIUDICE
Dante Martino