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TAR Sicilia – Palermo – Sent. 1509/2015 – Diniego di permesso di soggiorno Ce di lungo periodo al condannato – Condanna della Questura al pagamento delle spese processuali

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N. 01509/2015 REG.PROV.COLL.

N. 01663/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1663 del 2015, proposto da M.S., rappresentato e difeso dall’avv. Anna Maria La Rocca …;

contro

Ministero dell’Interno – Questura di Palermo, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici, in via Alcide De Gasperi, n. 81, è ex lege domiciliato;

per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione:

– del provvedimento prot. n. A.12/2014, di rigetto dell’istanza per la concessione del “permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo”, emesso dal Questore di Palermo e notificato il 27/2/2015;

– di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero intimato;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2015 il Cons., dott.ssa Federica Cabrini;

Uditi i difensori delle parti, come da verbale;

Visti gli artt. 55, 60, c.p.a.;

Accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;

Ritenuto che il ricorso possa essere deciso immediatamente nel merito con sentenza in forma semplificata;

Dato avviso di ciò ai difensori delle parti presenti, come da verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue;

FATTO e DIRITTO

Rilevato che il provvedimento di rigetto dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo risulta motivato in ragione della circostanza che la condanna riportata dal ricorrente rientra tra le fattispecie previste dall’art. 380 c.p.p., per le quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza di reato e della mancanza di legami familiari;

Rilevato che con il primo motivo di ricorso, si lamenta la violazione dell’art. 4, c. 3, d.lgs. n. 286/98, atteso che il reato per il quale è stato condannato il ricorrente non rientra tra quelli contemplati dall’art. 380 c.p.p., per i quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza di reato;

Rilevato che il ricorrente è stato condannato per il reato di cui agli artt. 624 e 625, n. 2, c.p. (furto aggravato), ma sono state concesse le attenuanti generiche (art. 62 bis c.p.) e quelle comuni di cui all’art. 62, c. 1, n. 4 c.p. (stante la speciale tenuità del fatto), ritenute prevalenti rispetto alle aggravanti, con conseguente sussunzione della fattispecie di reato in quelle previste dall’art. 381 c.p.p., per le quali l’arresto in flagranza di reato è facoltativo e non obbligatorio;

Rilevato altresì che alla luce della documentazione in atti il ricorrente risulta avere legami familiari nella città di Palermo;

Ritenuta pertanto la fondatezza del ricorso, che va quindi accolto, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione intimata in ordine alla sussistenza degli altri presupposti per il rilascio del titolo richiesto (ovvero per solo il rinnovo del precedente permesso di soggiorno);

Ritenuto che le spese debbano seguire, come di regola, la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento delle spese processuali e degli onorari di causa, che liquida in favore del ricorrente in complessivi euro 1000,00 (mille/00), oltre iva, c.p.a. e rimborso spese forfettarie nella misura del 15 per cento (e oltre alla rifusione dell’importo del contributo unificato).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2015 con l’intervento dei magistrati:

Cosimo Di Paola, Presidente

Federica Cabrini, Consigliere, Estensore

Anna Pignataro, Primo Referendario

Il 23/06/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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