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TAR Lombardia – Milano – Ord. 79/2016 – Annullamento della decisione della Segreteria degli studenti dell’Università di Milano-Bicocca di retrocessione di anno accademico

vedi provvedimento

  

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N. 00079/2016 REG.PROV.CAU.

N. 00054/2016 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

Il Presidente ff

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 54 del 2016, proposto da: G.D., rappresentato e difeso dagli avv. Massimo Sidoti, Giuseppe Lipari, con domicilio eletto in Milano, Via Corridoni, 39 presso la Segreteria del Tar; 

contro

Università degli Studi di Milano Bicocca, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distr.le dello Stato di Milano, domiciliata in Milano, Via Freguglia, 1; 

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

per l’annullamento- della decisione, comunicata verbalmente a metà novembre dai funzionari della Segreteria degli studenti dell’Università di Milano-Bicocca, con la quale il ricorrente è stato “retrocesso” di un anno accademico;- se esistente, del provvedimento amministrativo (di estremi sconosciuti), con cui si è deciso di “retrocedere” lo studente di un anno accademico;- se necessario, del regolamento didattico del CDL in “Odontoiatria e protesi dentaria” 2015/2016;- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;

Sentite le parti in data 18 gennaio 2016;

Rilevato che allo stato la mancata iscrizione al quinto anno di corso si è manifestata solo con un atto implicito;

Ritenuto che, allo stato, la domanda cautelare del ricorrente può essere accolta ordinando all’Università di depositare, almeno due giorni prima della camera di consiglio, un provvedimento espresso che riassuma la situazione aggiornata degli esami del ricorrente e le ragioni, di fatto e di diritto, della mancata iscrizione al quinto anno di corso.

P.Q.M.

Accoglie l’istanza cautelare ai sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 3 febbraio 2016, ore di rito.

Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano il giorno 18 gennaio 2016.

 

 

Il Presidente ff

 

Alberto Di Mario

 

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

Il 18/01/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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