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TAR Lombardia – Milano – Ord. 155/2015 – Trasferimento da università italiana – Rifiuto e valutazione dei crediti formativi – Riesame della carriera

Con questa odinanza, il TAR ha ordinato all’Università di Pavia di riesaminare la carriera di una studentessa alla quale era stato negato il trasferimento.   

vedi provvedimento

Pdf

 

 

 

 

T.A.R. Lombardia Milano, Sez. 3, 02 febbraio 2015, n. 00155

N.155/2015 REG.PROV.CAU.

N. 00055/2015 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale amministrativo Regionale per la Lombardia

(sezione terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

 

sul ricorso numero di registro generale 55 del 2015, proposto da: S. P., rappresentata e difesa dall’avv. Massimo Sidoti, con domicilio eletto in Milano, presso la Segreteria del Tar in Via Corridoni, 39;

contro

Università degli Studi di Pavia, Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distr.le dello Stato di Milano, domiciliata in Milano, Via Freguglia, 1;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

 

dell’avviso datato 28.10.14 (pubblicato in pari data sul sito web dell’ateneo) con il quale l’Università di Pavia ha rigettato il trasferimento della ricorrente il trasferimento della ricorrente; della comunicazione inviata via e-mail dall’Università di Pavia in data 28.10.14; della Pec dell’Università di Pavia ricevuta il 19.12.14 in cui, in risposta a una istanza di riesame della ricorrente inviata il 20/11/14; di tutti gli atti connessi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Universita’ degli Studi di Pavia e di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa; Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2015 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

– Ritenuto che la domanda di annullamento del provvedimento impugnato ad una prima sommaria delibazione appare assistita dal necessario fumus boni iuris, in quanto

– secondo il regolamento didattico applicabile “è consentito il passaggio da un anno al successivo esclusivamente agli studenti che, entro il mese di dicembre, abbiamo acquisito il 75% dei CFU previsti nell’anno di riferimento”(art. 18);

– l’Università non ha tenuto conto dei CFU conseguiti dalla ricorrente dopo la presentazione della domanda ed entro la data prevista dal regolamento;

– nell’esercizio del potere di riconoscimento dei CFU di altra Università italiana l’amministrazione deve valutare sia gli elementi in aggiunta che quelli in difetto e permettere la realizzazione di esami integrativi, in quanto la posizione degli studenti che non hanno superato un esame non è identica a quella di coloro che l’hanno superato con un programma diverso in altra Università.

Ritenuto quindi che la domanda cautelare proposta può essere soddisfatta prescrivendo all’Università il riesame della posizione della ricorrente

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) accoglie l’istanza cautelare e per l’effetto:

a) sospende il provvedimento impugnato;

b) ordina all’amministrazione il riesame della posizione della ricorrente con l’eventuale sottoposizione ad esami integrativi da concludersi entro 30 giorni dal ricevimento della presente ordinanza;

c) fissa per la trattazione di merito del ricorso la seconda udienza pubblica di marzo 2016. Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

 

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2015 con l’intervento dei magistrati:

Adriano Leo, Presidente

Alberto Di Mario, Primo Referendario, Estensore

Diego Spampinato, Primo Referendario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 02/02/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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