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TAR Abruzzo – L’Aquila – Sent. 609/2015 – Trasferimento da università straniera alla facoltà di odontoiatria italiana di studente già in possesso di laurea in medicina presso un ateneo italiano

Con questa sentenza il TAR Abruzzo ha dato ragione ad uno studente dell’Università romena Apollonia di Iasi, che aveva chiesto il trasferimento all’Universitò dell’Aquila, e che era anche in possesso di una laurea in medicina in italia (Università di Catania).

Il TAR, annullando il diniego di trasferimento, ha confermato il proprio orientamento circa la possibilità di iscrizione senza obbligo di superare i test nazionali.

vedi provvedimento

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N. 00609/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00226/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 226 del 2014, proposto da:
(…), rappresentato e difeso dall’avv. Massimo Sidoti, con domicilio eletto presso Tar Segreteria in L’Aquila, Via Salaria Antica Est;

contro

Universita’ degli Studi de L’Aquila in Persona del Suo Magnifico Rettore, Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca in Persona del Ministro P.T., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale, domiciliata in L’Aquila, Complesso Monumentale S. Domenico;

Per l’annullamento del provvedimento n. 7088 del 2014 di diniego al perseguimento degli studi presso l’Università degli studi dell’Aquila, corso di laurea magistrale in odontoiatria e protesi dentaria, per l’anno accademico 2014-2015, nonché del decreto rettoriale n. 136 del 2014, laddove non ammettono alla procedura di trasferimento gli studenti provenienti da Università straniere che non risultino vincitori delle prove di ammissione al corso di laurea in esame.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Universita’ degli Studi De L’Aquila in Persona del Suo Magnifico Rettore e di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca in Persona del Ministro P.T.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 giugno 2015 la dott.ssa Lucia Gizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso ritualmente notificato, G.M. impugnava, chiedendone l’annullamento, il provvedimento n. 7088 del 2014 di diniego al perseguimento degli studi presso l’Università degli studi dell’Aquila, corso di laurea magistrale in odontoiatria e protesi dentaria, per l’anno accademico 2014-2015, nonché il decreto rettoriale n. 136 del 2014, laddove non ammettono alla procedura di trasferimento gli studenti provenienti da Università straniere che non risultino vincitori delle prove di ammissione al corso di laurea in esame.

Parte ricorrente deduceva di essere medico iscritto presso l’ordine provinciale di Catania dal 1999, di essere iscritto al quarto anno della facoltà di odontoiatria dell’Università Apollonia di Iasi (Romania), di aver sostenuto i relativi esami e di aver chiesto, con istanza del 14.2.2014, il trasferimento all’Università dell’Aquila.

Avverso il provvedimento di diniego, parte ricorrente lamentava violazione di legge ed eccesso di potere. In particolare, lamentava che, ai sensi dell’art. 3 del decreto rettoriale n. 136 del 2014, egli non avrebbe potuto essere ammesso a sostenere la prova di ammissione, in quanto già in possesso della laurea in medicina. La circostanza che, da un lato, si vieta il test di ingresso alla facoltà di odontoiatria a chi è già in possesso della laurea in medicina, dall’altro, però, si impedisce l’iscrizione senza il previo superamento di detto test, è contraddittorio ed illogico.

Si costituiva in giudizio l’Amministrazione resistente, insistendo per il rigetto del ricorso.

Con l’ordinanza n. 226 del 2014, il Tribunale – considerato di non potere condividere la lettura interpretativa del comma 5 dell’art. 3 del decreto rettoriale n. 136/2014 fornita dal ricorrente, in quanto essa si limita a porre il divieto per i laureati in Italia in medicina e chirurgia e in odontoiatria a partecipare alle prove per l’ammissione, rispettivamente, al corso di laura in medicina e a quello in odontoiatria – fissava l’udienza di merito.

Con ordinanza n. 52 del 2015, il Tribunale – considerato che, con la sentenza n. 1 del 2015, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha risolto il contrasto giurisprudenziale sorto in ordine alla questione “se possa essere accolta la richiesta di quegli studenti che, da iscritti in corsi di laurea dell’area medico-chirurgica presso università straniere, hanno chiesto il trasferimento, con riconoscimento delle carriere e la iscrizione ad anni di corso successivi al primo, presso università italiane” e che, alla luce della suddetta sentenza del Consiglio di Stato, debba escludersi che la possibilità per l’odierno ricorrente di transitare alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di L’Aquila possa, sulla base della vigente normativa nazionale ed europea, essere condizionata all’obbligo del test di ingresso previsto per il primo anno, che non può essere assunto come parametro di riferimento per l’attuazione del “trasferimento” in corso di studi – ha accolto la domanda cautelare, sospendendo il provvedimento gravato e rimettendo all’Amministrazione resistente, affinchè valutasse l’istanza di trasferimento del ricorrente, tenendo conto del “periodo” di formazione svolto all’estero e facendo salvo il rispetto ineludibile del numero di posti disponibili per trasferimento, così come fissato dall’Università stessa per ogni accademico in sede di programmazione, in relazione a ciascun anno di corso.

Alla pubblica udienza del 24.6.2015, la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento.

In via preliminare, come già rilevato in sede cautelare, il Collegio ritiene di non potere condividere la lettura interpretativa del comma 5 dell’art. 3 del decreto rettoriale n. 136/2014, fornita dal ricorrente.

Ed invero, la relativa norma non pone, genericamente, il divieto per i laureati in Italia in medicina e chirurgia e in odontoiatria di partecipare alle prove per l’ammissione al corso di laura in medicina e a quello in odontoiatria. Bensì il divieto, per i laureati in medicina, di partecipare alle prove di ammissione al corso di laurea in medicina e, per i laureati in odontoiatria, di partecipare alle prove di ammissione al corso di laurea in odontoiatria.

Ne consegue che, anche nel caso in esame, ben potendo il ricorrente partecipare al test per l’ammissione al corso di laurea in odontoiatria, il problema interpretativo che si pone è quello di stabilire “se possa essere accolta la richiesta di quegli studenti che – da iscritti in corsi di laurea dell’area medico-chirurgica presso università straniere – hanno chiesto il trasferimento, con riconoscimento delle carriere e la iscrizione ad anni di corso successivi al primo, presso università italiane; e ciò tenendo presente che essi non si erano sottoposti al previsto test di accesso o che, pur avendolo affrontato conseguendo (…) il punteggio minimo richiesto per l’idoneità, non si erano comunque collocati in posizione utile per ottenere l’accesso ad una università italiana”.

Come è noto, con la sentenza n. 1 del 2015 l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha risolto il relativo contrasto giurisprudenziale.

L’Adunanza Plenaria, impiegando criteri di interpretazione letterale, logica e sistematica, ha raggiunto “la conclusione secondo cui il superamento del test può essere richiesto per il solo accesso al primo anno di corso e non anche nel caso di domande d’accesso dall’esterno direttamente ad anni di corso successivi al primo (nel quale il principio regolante l’iscrizione è unicamente quello del riconoscimento dei crediti formativi, con la conseguenza, ch’è il caso di sottolineare, che gli studenti provenienti da altra università italiana o straniera, che presso la stessa non abbiano conseguito alcun credito o che pur avendone conseguiti non se li siano poi visti riconoscere in assoluto dall’università italiana presso la quale aspirano a trasferirsi, ricadranno nella stessa situazione degli aspiranti al primo ingresso)”.

Trattasi peraltro, ad avviso del Consiglio di Stato, di soluzione maggiormente compatibile con l’ordinamento europeo, che garantisce, a talune condizioni, il riconoscimento dei titoli di studio e professionali, ancorché non delle procedure di ammissione.

Una limitazione, da parte degli Stati membri, all’accesso degli studenti provenienti da università straniere per gli anni di corso successivi al primo della Facoltà di medicina e chirurgia (qual è indubbiamente la necessità del superamento, ai fini dell’accesso stesso, di una prova selettiva nazionale predisposta ai soli fini della iscrizione al primo anno, in quanto volta ad accertare la “predisposizione” ad un corso di studi in realtà già in parte compiuto da chi intenda iscriversi ad uno degli anni successivi), si porrebbe, infatti, in contrasto con il predetto principio di libertà di circolazione.

La facoltà per gli studenti provenienti da altri Stati membri di accedere agli studi di insegnamento superiore – prosegue l’Adunanza Plenaria – costituisce l’essenza stessa del principio della libera circolazione degli studenti, con la conseguenza che le restrizioni all’accesso ai detti studi, introdotte da uno Stato membro, devono essere limitate a quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti e devono consentire un accesso sufficientemente ampio per i detti studenti agli studi superiori.

A tal riguardo, se, come chiarito dal Consiglio di Stato, “la ratio del sistema disegnato dall’art. 4 della legge n. 264/1999 è quella di far sì che l’accesso (ed il proseguimento nella formazione universitaria) ai corsi di laurea a numero programmato sia caratterizzato dal perseguimento di alti standards formativi”, la necessità del superamento del test d’ingresso anche per le iscrizioni ad anni diversi dal primo “non risulta strettamente necessaria ai fini del raggiungimento degli obiettivi perseguiti, dal momento che la capacità dei candidati provenienti da università straniere ed interessati al trasferimento per tali anni ben può essere utilmente accertata, così come avviene per i candidati al trasferimento provenienti da università nazionali, mediante un rigoroso vaglio, in sede di riconoscimento dei crediti formativi acquisiti presso l’università straniera in relazione ad attività di studio compiute, frequenze maturate ed esami sostenuti, della qualificazione dello studente, il cui assoggettamento ad una prova di ammissione (richiesta, come s’è visto, dall’ordinamento nazionale solo riguardo alle immatricolazioni) non risulterebbe congruo rispetto all’obiettivo di garanzia di una elevata qualità dell’istruzione universitaria nazionale”.

Peraltro, ha concluso la sentenza n. 1 del 2015, “una generalizzata prassi migratoria (prima in uscita da parte degli studenti che non abbiano inteso sottoporsi o che non abbiano superato la prova nazionale di ammissione e poi in ingresso da parte degli stessi studenti che abbiano compiuto uno o più anni di studi all’estero) in qualche modo elusiva (…) è da escludersi sulla base dell’indefettibile limite dei posti disponibili per il trasferimento, da stabilirsi in via preventiva per ogni accademico e per ciascun anno di corso dalle singole Università sulla base del dato concernente la concreta potenzialità formativa di ciascuna, alla stregua del numero di posti rimasti per ciascun anno di corso scoperti rispetto al numero massimo di studenti immatricolabili (non superiore alla offerta potenziale ch’esse possono sostenere) per ciascuno di quegli anni ad esse assegnato”.

3. Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso va accolto, dovendosi escludere – conformemente alla sentenza n. 1 del 2015 dell’Adunanza Plenaria – che la possibilità per l’odierno ricorrente di transitare alla facoltà di odontoiatria dell’Università degli Studi di L’Aquila possa, sulla base della vigente normativa nazionale ed europea, essere condizionata all’obbligo del test di ingresso previsto per il primo anno, che non può essere assunto come parametro di riferimento per l’attuazione del “trasferimento” in corso di studi, salvo il potere/dovere dell’Università di concreta valutazione, sulla base dei parametri sopra indicati, del “periodo” di formazione svolto all’estero e salvo altresì il rispetto ineludibile del numero di posti disponibili per trasferimento, così come fissato dall’Università stessa per ogni accademico in sede di programmazione, in relazione a ciascun anno di corso.

4. Atteso il contrasto giurisprudenziale esistente sul tema in esame, il Collegio ritiene di poter compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti gravati nei termini di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2015 con l’intervento dei magistrati:

Bruno Mollica, Presidente

Maria Abbruzzese, Consigliere

Lucia Gizzi, Referendario, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30/07/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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