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TAR Abruzzo – L’Aquila – Sent. 317/2015 – Trasferimento da università italiana in mancanza di posti disponibili – Ordine di eseguire il provvedimento cautelare – mancata impugnazione dell’ordinanza cautelare

Il ricorrente, studente presso l’Università di Bari, aveva presentato richiesta di trasferimento presso l’Università dell’Aquila. L’Università, a seguito di istruttoria, dichiarava di non poter concedere il trasferimento per la mancanza di posti disponibili. A seguito di istruttoria e dei calcoli effettuati dallo Studio Legale Sidoti & Soci, é emerso che sussistevano posti liberi, nonostante l’Università ne negasse l’esistenza.

Il TAR, a seguito della trattazione della causa, accoglieva l’istanza cautelare, ordinando all’Università degli Studi dell’Aquila di provvedere all’immatricolazione dello studente. Tuttavia, nonostante detto ordine, l’Università insisteva nell’inesistenza dei posti, e quindi si rifiutava di provvedere. Il ricorrente, quindi, depositava un ricorso per l’ottemperanza dell’ordinanza cautelare. Sul ricorso il TAR stabiliva, accogliendolo, che l’Università non poteva rifiutarsi di eseguire un provvedimento cautelare, sopratutto in mancanza di appello al Consiglio di Stato, e pertanto ordinava di iscrivere lo studente entro un termine perentorio.

Vedi provvedimento

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 687 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

D. N., rappresentato e difeso dall’avv. Massimo Sidoti, con domicilio eletto presso M.R. in L’Aquila, Via Ulisse Nurzia, 26;

contro

Universita’ degli Studi De L’Aquila in Persona del Suo Magnifico Rettore P.T., Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca in Persona del Ministro P.T., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale, domiciliata in L’Aquila, Complesso Monumentale S. Domenico;

per l’annullamento

della graduatoria degli studenti ammessi al trasferimento, stilata dall’universita’ degli studi de l’aquila e pubblicata a inizio settembre, limitatamente alla parte in cui nega il trasferimento in entrata del ricorrente, studente presso il corso di laurea di “odontoiatria e protesi dentaria” dell’universita’ degli studi di bari, con la seguente motivazione “posti non disponibili”

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Universita’ degli Studi De L’Aquila in Persona del Suo Magnifico Rettore P.T. e di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca in Persona del Ministro P.T.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2015 il dott. Paolo Passoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che:

-il ricorrente, studente di “odontoiatria e protesi dentaria” all’Università di Bari, ha chiesto il trasferimento all’università degli studi di L’Aquila, impugnando avanti a questo Tar –con domanda di immediata sospensione- il diniego opposto dalla predetta PA universitaria;

-Con ordinanza n. 25/2015 del 29.1.2015 è stata accolta l’istanza cautelare ritenendo in sommaria delibazione “…fondate le deduzioni del ricorrente in ordine alla disponibilità del posto medesimo”; -con istanza di esecuzione di misura cautelare ex art. 59 CPA, depositata agli atti di causa il 10 marzo 2015, il ricorrente ha chiesto l’adozione di misure mirate a dare effettività ai comandi della predetta ordinanza (non riformata in appello), lamentando l’inerzia dell’Università nonostante ripetuti e vani solleciti;

-l’Avvocatura dello Stato di L’Aquila in data 10.3.15 ha peraltro depositato la nota del 6.3.2015 della Segreteria Studenti area medica dell’Università, con cui si insiste nell’eccepire la mancanza di posti disponibili nell’a.a. 2014/2015;

Ritenuto che:

– il comando cautelare di un’ordinanza non impugnata, o comunque non riformata in appello, deve trovare rigorosa esecuzione, senza che in contrario la PA obbligata possa opporre considerazioni già disattese dal Tar, ovvero circostanze ostative che lo stesso tar non avrebbe ben valutato nel suo provvedimento, atteso che in entrambi casi sarebbe stato onere dell’amministrazione appellare l’ordinanza, modulando in ogni caso i conseguenti adempimenti in relazione all’esito dell’impugnativa avanti al Consiglio di Stato; -l’Università intimata dovrà pertanto attuare ed ultimare con riserva, a beneficio del ricorrente, la procedura di trasferimento invocata nel gravame, ove del caso anche in soprannumero, entro 30 giorni dalla comunicazione e/o notificazione della presente ordinanza; in caso contrario, su istanza di parte, verrà nominato apposito commissario ad acta;

-le spese della presente fase debbano essere poste a carico della PA resistente, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima) ordina all’Università intimata di eseguire l’ordinanza cautelare 25/15, definendo con riserva, a beneficio del ricorrente, la procedura di trasferimento invocata nel gravame, ove del caso anche in soprannumero, entro 30 giorni dalla comunicazione e/o notificazione della presente ordinanza; in caso contrario, su istanza di parte, verrà nominato apposito commissario ad acta; Pone a carico dell’Università intimata le spese della presente fase, liquidate in euro 1000,00 (euro mille/00); Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2015 con l’intervento dei magistrati:

Bruno Mollica, Presidente

Paolo Passoni, Consigliere, Estensore

Maria Abbruzzese, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/04/2015 IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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