Con questa ordinanza il TAR Abruzzo ha confermato lo storico orientamento secondo cui il trasferimento di uno studente iscritto presso una università comunitaria non può essere limitato dal mancato superamento dei test di ammissione indetti dal Ministero.
N. 00052/2015 REG.PROV.CAU.
N. 00226/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 226 del 2014, proposto da: G. M.M., rappresentato e difeso dall’avv. Massimo Sidoti, con domicilio eletto presso Tar Segreteria in L’Aquila, Via Salaria Antica Est;
contro
Universita’ degli Studi di L’Aquila in persona del Suo Magnifico Rettore, Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca in Persona del Ministro P.T., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale, domiciliata in L’Aquila, Complesso Monumentale S. Domenico;
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento dell’Universita’ di L’Aquila prot. n. 7088 del 2014, con cui si rigetta la richiesta di ammissione al corso di laurea di odontoiatria e protesi dentaria
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Universita’ degli Studi De L’Aquila in Persona del Suo Magnifico Rettore e di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca in Persona del Ministro P.T.;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2015 la dott.ssa Lucia Gizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che, con la sentenza n. 1 del 2015, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha risolto il contrasto giurisprudenziale sorto in ordine alla questione “se possa essere accolta la richiesta di quegli studenti che – da iscritti in corsi di laurea dell’area medico-chirurgica presso università straniere – hanno chiesto il trasferimento, con riconoscimento delle carriere e la iscrizione ad anni di corso successivi al primo, presso università italiane”;
considerato che, alla luce della suddetta sentenza del Consiglio di Stato, debba escludersi che la possibilità per l’odierno ricorrente di transitare alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di L’Aquila possa, sulla base della vigente normativa nazionale ed europea, essere condizionata all’obbligo del test di ingresso previsto per il primo anno, che non può essere assunto come parametro di riferimento per l’attuazione del “trasferimento” in corso di studi;
considerato, pertanto, che la domanda di modifica dell’ordinanza cautelare n. 138 del 2014 va accolta, dovendosi sospendere il provvedimento gravato e rimettere all’Amministrazione resistente, affinchè valuti l’istanza di trasferimento del ricorrente, tenendo conto del “periodo” di formazione svolto all’estero e facendo salvo il rispetto ineludibile del numero di posti disponibili per trasferimento, così come fissato dall’Università stessa per ogni accademico in sede di programmazione, in relazione a ciascun anno di corso;
ritenuto che, atteso il recente mutamento di giurisprudenza, possono compensarsi le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima) accoglie l’istanza di modifica dell’ordinanza cautelare n. 138 del 2014, sospende il provvedimento gravato nei limiti di cui in motivazione, fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 24.6.2015. Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2015 con l’intervento dei magistrati:
Bruno Mollica, Presidente
Paolo Passoni, Consigliere
Lucia Gizzi, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/03/2015 IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)