L’ordinanza, che conferma gli orientamenti già esposti nell’ordinanza 1/12 dello stesso Collegio, rileva in quanto – in questo caso – il TAR ha ordinato all’Università di assegnare i posti non esauriti e riservati agli extracomunitari, sia in favore di studenti provenienti da università comunitarie ( Universidad Europea de Madrid e Uax ) che extracomunitarie
(Nostra Signora del buon consiglio di Tirana – Albania) tutti difesi dall’ avvocato Massimo Sidoti; previa verifica, nell’ultimo caso, dei requisiti di equipollenza del percorso formativo.
N. 00030/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00622/2012REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Abruzzo (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 622 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da: C.A.,rappresentata e difesa dall’avv. Massimo Sidoti, con domicilio eletto presso avv. A. in L’Aquila, via Ulisse Nurzia, 26; E.A., D.G., M.G., O.G., G.M. , rappresentati e difesi dall’avv. Massimo Sidoti, con domicilio eletto presso TAR Segreteria in L’Aquila, via Salaria Antica Est;
contro
Università degli Studi dell’Aquila, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in L’Aquila, Complesso Monumentale S. Domenico;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
dell’art.1 del decreto rettorale dell’Università dell’Aquila nella parte in cui non consente l’assegnazione ai ricorrenti dei posti originariamente riservati ai cittadini extracomunitari ma rimasti vacanti per mancata richiesta; dei successivi provvedimenti di diniego al trasferimento.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi dell’Aquila e del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2013 il dott. Maria Abbruzzese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che i provvedimenti di diniego sembrano prima facie irragionevoli con riferimento all’effetto della mancata copertura dei posti vacanti, e limitatamente a detti posti, in favore di soggetti comunque qualificati dalla pregressa carriera universitaria, ove riconoscibile all’esito di specifica valutazione della stessa;
Considerato, pertanto, che l’istanza cautelare può essere accolta ai fini del riesame delle richieste secondo i criteri e le modalità sopra esposte;
Ritenuta la sussistenza di giusti motivi per la compensazione delle spese di fase;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo – L’AQUILA, accoglie l’istanza cautelare ai fini del riesame nei sensi di cui in motivazione. Spese di fase compensate. Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 9 aprile 2014. .
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2013 con l’intervento dei magistrati:
Saverio Corasaniti,Presidente
Alberto Tramaglini,Consigliere
Maria Abbruzzese, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE