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TAR Abruzzo – L’aquila – Ord. 25/2015 – Diniego di trasferimento tra atenei italiani (da Bari a L’Aquila) per inesistenza dei posti disponibili

Con questa Ordinanza, il TAR Abruzzo ha sospeso il diniego di iscrizione di uno studente il cui trasferimento era stato negato per presunta inesistenza di posti vacanti. In questo caso il Tribunale ha accolto la tesi dello studente secondo cui l’Università non aveva correttamente effettuato il calcolo dei posti effettivamente disponibili.

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REPUBBLICA ITALIANA 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

 

sul ricorso numero di registro generale 687 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da: D.N., rappresentato e difeso dall’avv. Massimo Sidoti, con domicilio eletto presso Marco Avv. Racano in L’Aquila, Via Ulisse Nurzia, 26;

contro

Universita’ degli Studi De L’Aquila in Persona del Suo Magnifico Rettore P.T., Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca in Persona del Ministro P.T., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale, domiciliata in L’Aquila, Complesso Monumentale S. Domenico;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

della graduatoria degli studenti ammessi al trasferimento, stilata dall’universita’ degli studi de l’aquila e pubblicata a inizio settembre, limitatamente alla parte in cui nega il trasferimento in entrata del ricorrente, studente presso il corso di laurea di “odontoiatria e protesi dentaria” dell’universita’ degli studi di bari, con la seguente motivazione “posti non disponibili”

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Universita’ degli Studi De L’Aquila in Persona del Suo Magnifico Rettore P.T. e di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca in Persona del Ministro P.T.;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2015 il dott. Paolo Passoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che sembrano fondate le deduzioni del ricorrente in ordine alla disponibilità del posto reclamato;

P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima) accoglie la suindicata istanza cautelare; spese della presente fase a carico dell’Università intimata, da corrispondere al ricorrente nella misura di euro 1.000,00 (euro mille);

Rimette le parti alla seconda udienza di novembre 2016, per la trattazione nel merito della vertenza; La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2015 con l’intervento dei magistrati:

 

Bruno Mollica, Presidente

Paolo Passoni, Consigliere, Estensore

Lucia Gizzi, Referendario

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 29/01/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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