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TAR Abruzzo – L’Aquila – Ord. 1/2012 – Trasferimento al secondo anno del corso di laurea senza necessità di superamento dei test di ammissione

Con questa ordinanza il TAR ha accolto la richiesta di uno studente in odontoiatria presso una università spagnola, difeso dall’ Avvocato Massimo Sidoti, di sospendere il diniego di inscrizione / trasferimento al secondo anno del corso di laurea in odontoiatria presso l’università dell’Aquila, senza preventivo superamento dei test di ammissione ed usufruendo dei posti riservati agli studenti extracomunitari e rimasti vacanti.

Vedi il provvedimento

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 563 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

 

A.S., rappresentato e difeso dall’avv. Massimo Sidoti, con domicilio eletto presso Tar Segreteria in L’Aquila, via Salaria Antica Est;

 

contro

Università degli Studi De L’Aquila, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in L’Aquila, Complesso Monumentale S. Domenico; Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

DEL DECRETO RETTORALE DELL’UNIVERSITÀ DELL’AQUILA REPERTORIO 1189/2011,PROT.26089,PUBBLICATO IL 2 AGOSTO 2011 NELLA PARTE IN CUI,RIFERENDOSI AL CORSO DI LAUREA IN ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA,NON CONSENTE,AI CITTADINI COMUNITARI,DI ESSERE ASSEGNATARI DEI POSTI ORIGINARIAMENTE RISERVATI AI CITTADINI EXTRACOMUNITARI CHE SIANO RIMASTI VACANTI.

 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Universita’ degli Studi De L’Aquila;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2012 il dott. Alberto Tramaglini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

Considerato che su analoghe fattispecie questo TAR ha ritenuto che il trasferimento e la conseguente iscrizione ad anni successivi al primo non presuppone il superamento del test di ammissione e ciò tanto più se il posto rivendicato è rimasto vacante

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo

Accoglie la domanda cautelare e per l’effetto sospende il provvedimento impugnato;

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 13 giugno 2012.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2012 con l’intervento dei magistrati:

 

Cesare Mastrocola, Presidente

Paolo Passoni, Consigliere

Alberto Tramaglini, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/01/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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