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G.d.P. di Milano – Sent. 800/2015 – Opposizione all’esecuzione – Prescrizione del credito azionato da Equitalia nonostante la tempestiva consegna da parte dell’Ente impositare – Condanna di Equitalia a rifondere le spese di lite

Con questa Sentenza, il Giudice di Pace di Milano ha dichiarato Equitalia responsabile di non avere impedito la prescrizione del credito azionato consegnatole dal Comune di Milano, annullando, di conseguenza, la cartella esattoriale, e condannando il solo concessionario per la riscossione, e non anche l’Ente impositore, al pagamento delle spese di lite, atteso che il Comune di Milano aveva dimostrato la tempestività della consegna del ruolo.

Il processo nasce dal caso di un cittadino che si é visto notificare una cartella esattoriale relativa ad una violazione al codice della strada dopo sei anni dalla violazione. Rivoltosi ad Equitalia si era sentito rifiutare l’annullamento del verbale in autotutela, e quindi non gli era rimasto che rivolgersi al Giudice.

Pdf

 

Sent. 800/2015

RG 70755/2014

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MILANO

Il Giudice di Pace, Aw. Francesca Zucchelli, ha  emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al numero 70755/2014 R.G. dela Sez. III civile

Tra

B.M., rappresentata e difesa dall’Avv. Massimo Sidoti, ed elettivamente domiciliata presso il Suo Studio in Palermo, in via Mariano Stabile 151 come da delega a margine dell’atto di citazione

ATTRICE

e

Comune m Milano, in persona  del Sindaco Giuliano Pisapia, rappresento e difeso dai Funzionari Delegati M.D. e S.C., ed elettivamente domiciliato presso gli uffici della Polizia Locale di Milano, Galleria Ciro Fontana, 3

 

CONTENUTO

e

Equitalia Nord spa in persona del lagale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avv. E.P., domiciliata in Milano in via dell’Innovazione, 1/B

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, l’attrice conveniva in giudizio il Comune di Milano ed Equitalia Nord spa per sentire dichiarare la prescrizione del credito azionato con la cartella  esattoriale n. 0682010045445657400 notificata il 14/07/2014 ed inerente ad una sanzione pecuniaria relativa ad una violazione al codice della strada asseritamente commessa nel 2008.

Le parti convenute, ritualmente costituitesi, non hanno contestato l’eccezione di prescrizione.

L’opposizione risulta fondata e perciò viene accolta.

Ed invero, la cartella oggetto del giudizio é stata noti?cata il 14.7.2014, oltre il termine quinquennale di prescrizione decorrente dal 27.7.2008 (data dell’accertamento dell’asserita violazione) cosi some previsto dall‘art. 28 L689/81.

Ne consegue l’annullamento della cartella esattoriale opposta.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in disposi?vo a carico di Equitalia Nerd, atteso che il Comune di Milano ha fornito prova della tempestiva iscrizione a ruolo delle somme azionate.

P.Q,M

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, così provvede:

Annulla la cartella esattoriale n.  06820J0O45445’6574000 in quanto relativa ad un credito prescritto;

Condanna Equitalia Nord S.p.A., in persona del legale rappresentante, alla remissione delle spese di lite che si liquidano in ….  oltre accessori di legge.

Sentenza esecutiva

Casi deciso in Milano il 29.12.2014

Il G.d.P.

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Indirizzo

Palermo - Piazza Castelnuovo, 35

Contatti

Tel: 0498256569 - Fax: 04921064352

Orari

Lunedì - Giovedì 10:00/13:00; Venerdì 10:00/16:00

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