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Tribunale di Palermo – Ord. 12/01/2016 – Consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c. in materia di occupazione sine titulo di immobile

Consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c. in materia di occupazione sine titulo di immobile – Requisiti per la concessione – È sufficiente il fumus – avvocato stabilito (abogado) Giuseppe Lipari

Con questa ordinanza il Tribunale di Palermo ha concesso una CTU preventiva stabilendo che l’unico requisito da considerare per la concessione di un provvedimento ex art. 696 bis c.p.c è il fumus, in quanto tale provvedimento è strumentale alla proposizione di un’azione di cognizione volta all’accertamento di un diritto di credito di natura risarcitoria ed alla condanna dell’autore dell’illecito, contrattuale o extracontrattuale, al relativo pagamento, con la conseguenza che fin dal momento della proposizione del ricorso deve sussistere il fumus di fondatezza dell’an della pretesa che la parte ricorrente preannuncia di far valere in sede di cognizione ordinaria. Nel caso specifico, vertente sull’occupazione sine titulo di un negozio, il Giudice ha ritenuto sussistente il fumus in considerazione del fatto che i proprietari avevano chiesto il rilascio dell’immobile ma che gli occupanti si erano rifiutati di rilasciarlo senza una valida ragione. 

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TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO

Quinta Sezione civile / Sezione specializzata in materia di Imprese

 

Il Giudice dott. Daniela Galazzi,

a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 14/01/2016,

letto il ricorso depositato da L.S. e S.G.,

nonché le difese spiegate da …,

rilevato, preliminarmente, che il procedimento disciplinato dall’art. 696 bis c.p.c. è strumentale e finalizzato alla proposizione di un’azione di cognizione volta all’accertamento di un diritto di credito di natura risarcitoria ed alla condanna dell’autore dell’illecito, contrattuale o extracontrattuale, al relativo pagamento, con la conseguenza che fin dal momento della proposizione del ricorso deve sussistere il fumus di fondatezza dell’an della pretesa che la parte ricorrente preannuncia di far valere in sede di cognizione ordinaria, sicché il giudice non può disporre la consulenza ove ragioni di diritto o carenze probatorie inducano a ritenere verosimile che, in sede di merito, l’accertamento si rivelerà inutile, in quanto funzionale ad una domanda probabilmente infondata;

che, nel caso di specie, appare sussistente il fumus della domanda dei ricorrenti tenuto conto che l’immobile era condotto in locazione dalla società resistente sulla base di un contratto non sottoscritto dal proprietario dello stesso e che, in seguito al decreto di trasferimento di bene espropriato dal Tribunale di Palermo del 16/20-6-2011, nonostante le reiterate richieste di rilascio, la resistente ha continuato ad occupare l’immobile;

che, pertanto, si può procedere all’accertamento richiesto;

P.Q.M.

Ammette  l’accertamento richiesto ex art. 696 bis c.p.c.;

nomina consulente l’arch. A. A. con studio in Palermo, via … affinché risponda ai quesiti di cui in ricorso in relazione all’immobile sito in Palermo, Via … rinvia per il suo giuramento all’udienza del 18 febbraio 2016 ore 11,15.

Si comunichi alle parti ed al nominato ctu.

 

Palermo, 16 gennaio 2016

Il Giudice

dott.ssa Daniela Galazzi

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