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Consiglio di Stato – Ord. 1095/2016 – Trasferimento a corso di laurea in Italia da università straniera

Trasferimento a corso di laurea in Italia da università straniera – Riforma della Ordinanza cautelare di primo grado del TAR Lazio – Avv. Massimo Sidoti – Avv. Giorgio Bisagna

Con questa ordinanza, il Consiglio di Stato ha riformato l’ordinanza di rigetto della misura cautelare chiesta dai ricorrenti emessa dal TAR Lazio, stabilendo il principio ormai consolidato che per il trasferimento al corso di laurea italiano da università comunitaria, lo studente iscritto ad anni successivi al primo non deve superare i test si ammissione. 

 

vedi provvedimento

 

Pdf

  

 

N. 01095/2016 REG.PROV.CAU.

N. 00186/2016 REG.RIC.           

 

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

<<

sul ricorso numero di registro generale 186 del 2016, proposto da:

C.M., rappresentata e difesa dagli avvocato Massimo Sidoti e Giorgio Bisagna, con domicilio eletto presso Stefano Morabito in Roma, Via Vessella, 7;

contro

Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, Università degli Studi di Brescia, in persona dei rispettivi rappresentanti legali,rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, Via dei Portoghesi, 12; 

nei confronti di

G.C., A.N., non costituiti in questo grado; 

per la riforma

dell’ ordinanza cautelare del T.A.R. LOMBARDIA – SEZ. STACCATA DI BRESCIA: SEZIONE I n. 1937/2015, resa tra le parti, concernente mancata ammissione al trasferimento ad anni successivi al primo del corso di laurea in Medicina e chirurgia dell’Università di Brescia

Visto l’art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e di Università degli Studi di Brescia;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 31 marzo 2016, il Consigliere di Stato Giulio Castriota Scanderbeg e udito per la parte appellata l’ avvocato dello Stato Paolo Grasso;

Considerato che l’istanza cautelare merita di essere accolta al limitato fine del sollecito riesame ( alla luce dei principi fissati nella sentenza della Ad.plen. n. 1 del 2015) della posizione curriculare della ricorrente ai fini della sua eventuale ammissione, anche in soprannumero ( al fine di salvaguardare gli effetti sostanziali della domanda processuale), al corso di Medicina e chirurgia presso l’Università di Brescia;

considerato, quanto alle spese del doppio grado cautelare, che le stesse possono essere compensate tra le parti, ricorrendo giusti motivi;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l’appello (Ricorso numero: 186/2016) e, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata, accoglie l’istanza cautelare in primo grado ai fini del sollecito riesame, nei sensi di cui in motivazione, della posizione della ricorrente.

Spese del doppio grado cautelare compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 31 marzo 2016, con l’intervento dei magistrati:

Luciano Barra Caracciolo, Presidente

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore

Dante D’Alessio, Consigliere

Andrea Pannone, Consigliere

Vincenzo Lopilato, Consigliere

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