Abilitazione spagnola all’insegnamento – ricorso d’urgenza al giudice del lavoro
Con questo provvedimento, il Tribunale di Padova ha accolto la misura cautelare di una docente assitita dagli avvocati Massimo Sidoti e Giuseppe Lipari, che pur avendo conseguito il Máster universitario en Formación, si era vista rigettare, dall’USR Veneto, l’ammissione al III anno del FIT.
RG n. 1612/2019
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI PADOVA
Il Giudice del Lavoro Dott. Francesco Perrone, a scioglimento della riserva che precede, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
premesso che:
– parte ricorrente propone ricorso in corso di causa ai sensi dell’art. 700 c.p.c. domandando “1) concedere la misura cautelare ex art. 700 c.p.c. indicata sopra, consistente nell’ordine alle Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di competenza, di ammettere la ricorrente al III anno del FIT, se il caso “con riserva”; 2) in via subordinata, concedere un remand; 3) con vittoria delle spese”;
– parte resistente domanda il rigetto della domanda cautelare in quanto infondata in fatto e in diritto;
quanto al fumus boni iuris, ritenuto che:
– la ricorrente in data anteriore al 31 maggio 2017 ha conseguito in Spagna il titolo di studio Máster universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas”;
– la ricorrente ha partecipato al concorso indetto dal Miur con D.D.G. del Miur n. 85/18 (doc. 8), volto all’immissione in ruolo di docenti di scuola secondaria in possesso di abilitazione all’insegnamento, per la classe di concorso “A060 – Tecnologia nella scuola secondaria di I grado”, limitatamente alla Regione Veneto, classificandosi alla posizione n. 128, come emerge nella graduatoria pubblicata il 24.01.19 (doc. 9);
– tale concorso prevedeva come requisito di ammissione, il possesso di un’abilitazione all’insegnamento, conseguita in Italia o in altro Stato estero;
– l’art. 3, comma 4, del D.D.G. del Miur n. 85/18 stabilisce altresì che “sono altresì ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito il titolo abilitante o la specializzazione sul sostegno all’estero entro il 31 maggio 2017, abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, entro la data termine per la presentazione delle istanze”;
– la ricorrente è stata quindi ammessa con riserva, in attesa che il Miur ultimasse la procedura di riconoscimento;
– nelle more del concorso, veniva emesso dal Miur il decreto di riconoscimento del 23.3.18 (doc. 7), il quale precisava che il titolo di formazione posseduto dalla ricorrente è titolo di abilitazione all’esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione di I Grado per la classe di concorso: A-60 Tecnologia nella scuola secondaria di I grado “fermo restando l’effetto risolutivo connesso all’eventuale pronuncia che dovesse risultare favorevole a questo ministero all’esito del giudizio di merito sulla legittimità della nota DGOSV n. 2971 del 17/03/2017”;
– la nota DGOSV n. 2971 del 17/03/2017 del Miur rendeva infatti noto che, a seguito della nota di chiarimenti n° 213, ricevuta dal Ministerio de Educación, Cultura y Deporte spagnolo il 16 marzo 2017, il riconoscimento della professione docente in Italia e il possesso
della relativa abilitazione conseguita in Spagna deve ritenersi subordinato alla “partecipazione al concorso pubblico spagnolo (“sistema selectivo de acceso a la función pública”) e al superamento di almeno una parte dello stesso”, la nota DGOSV n. 2971 del 17/03/2017, e precisava che “l’interessato otterrà il corrispettivo riconoscimento della professione docente in Italia solo nel caso in cui certifichi di essere abilitato all’insegnamento nelle scuole pubbliche spagnole, rientrando nelle tre suddette categorie”;
– la nota del Ministero spagnolo n° 213 chiarisce che per poter esercitare la professione docente nelle scuole pubbliche spagnole è necessario trovarsi in una delle seguenti tre condizioni: 1. aver superato il concorso pubblico (“sistema selectivo de acceso a la función pública”), così diventando docenti di ruolo a tempo indeterminato; 2. aver partecipato al concorso pubblico (“sistema selectivo de acceso a la función pública”) senza superarlo nella sua totalità, acquisendo così la possibilità di divenire docenti supplenti a tempo determinato; 3. essere iscritti nelle graduatorie straordinarie di professori selezionati dalle Comunidades Autónomas, acquisendo così la possibilità di divenire docenti supplenti a tempo determinato;
– quindi il Miur, a fronte della richiesta della ricorrente di essere ammessa al III anno del FIT, rispondeva che allo stato non era possibile sciogliere la riserva relativa all’inserimento nella graduatoria DDG 85/2018 (cl. A060) “tenuto conto che il decreto di riconoscimento del titolo di abilitazione da Lei conseguito all’estero è sottoposto ad espressa clausola risolutiva, connessa all’ eventuale esito, favorevole al MIUR, del giudizio di merito sulla legittimità della nota DGOSV n. 2971 del 17/03/2017 (doc. 1);
– tanto chiarito in punto di fatto, deve ritenersi accertato che il Máster universitario en Formación conseguito dalla ricorrente nell’ordinamento spagnolo costituisce abilitazione per l’esercizio della professione di Profesor de Educacion Secundaria Obligatoria y Bachillerato, così come attestato dal certificado allegato alla nota DGOSV n. 2971 del 17/03/2017. Tale abilitazione attribuisce il diritto ad esercitare in Spagna la professione di docente presso istituti privati ed a “partecipare ai processi selettivi indetti in Spagna per l’esercizio della docenza presso istituti pubblici […]”;
– la stessa nota di chiarimenti n° 213 del Ministerio de Educación spagnolo precisa che il superamento delle procedure selettive non costituisce requisito per l’ottenimento dell’abilitazione all’esercizio della professione, già ottenuta per mezzo del conseguimento del titolo di Máster universitario en Formación, bensì presupposto “d’accesso alla professione docente presso le scuole pubbliche in Spagna”;
– nel sistema spagnolo, quindi, il superamento delle procedure selettive è diretto non ad abilitare l’aspirante docente all’insegnamento, bensì di consentire l’assegnazione concreta del posto come funzionario di carriera del corpo docente ovvero come docente supplente a tempo determinato, sul presupposto che l’abilitazione già sia in possesso dell’aspirante docente;
– nel caso di specie, pertanto, deve ritenersi che la ricorrente, per il solo fatto di possedere il titolo di Máster universitario en Formación, deve ritenersi abilitata ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013, e recepita con d. lgs. n. 206/2007;
– la ricorrente pertanto risulta in possesso del requisito richiesto dal bando di cui al D.D.G. del Miur n. 85/18, il quale è appunto volto all’immissione in ruolo di docenti di scuola secondaria “in possesso di abilitazione all’insegnamento”;
– del resto, diversamente non potrebbe essere. L’art. 53 TfUe, in materia di libertà di stabilimento, stabilisce che “al fine di agevolare l’accesso alle attività autonome e l’esercizio di queste, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono direttive intese al reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli e al coordinamento delle disposizioni legislative‚ regolamentari e amministrative degli Stati membri relative all’accesso alle attività autonome e all’esercizio di queste”;
– l’art. 4 della direttiva 2005/36/CE stabilisce che “il riconoscimento delle qualifiche professionali da parte dello Stato membro ospitante permette al beneficiario di accedere in tale Stato membro alla stessa professione per la quale è qualificato nello Stato membro d’origine e di esercitarla alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato membro ospitante”. La professione che l’interessato intende esercitare nello Stato membro ospitante sarà quella per la quale è qualificato nel proprio Stato membro d’origine, “se le attività coperte sono comparabili”;
– l’art. 12, paragrafo 1 della direttiva prevede che “è assimilato a un titolo di formazione che sancisce una formazione di cui all’articolo 11, anche per quanto riguarda il livello, ogni titolo di formazione o insieme di titoli di formazione rilasciato da un’autorità competente in uno Stato membro, se sancisce una formazione acquisita nella Comunità, che è riconosciuta da tale Stato membro come di livello equivalente e conferisce gli stessi diritti d’accesso o di esercizio di una professione o prepara al relativo esercizio”;
– infine, l’art. 13, paragrafo 1, stabilisce che “se in uno Stato membro ospitante, l’accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio sono subordinati al possesso di determinate qualifiche professionali, l’autorità competente di tale Stato membro dà accesso alla professione e ne consente l’esercizio, alle stesse condizioni dei suoi cittadini, ai richiedenti in possesso dell’attestato di competenza o del titolo di formazione prescritto, per accedere alla stessa professione o esercitarla sul suo territorio, da un altro Stato membro”;
– pertanto, nel quadro del sistema normativo del diritto UE l’unica verifica che compete allo Stato membro è quella concernente la corrispondenza tra le competenze attestate da un determinato titolo di formazione acquisito all’estero e le conoscenze in concreto richieste dal diritto nazionale per lo svolgimento di una determinata professione, altrimenti detto la valutazione di “comparabilità” tra le attività, così come richiesto dall’art. 4 della direttiva 2005/36/CE ( CGUE, Vlassopoulou, 7 maggio 1991, causa C-340/89, § 15-19);
– nel caso di specie, il Miur non solleva alcuna specifica questione concernente il presupposto della comparabilità tra le attività;
– è pertanto accertato il diritto della ricorrente all’amissione al III anno del FIT;
– l’ammissione dovrà avvenire senza riserva atteso che l’amministrazione stessa dimostra di ritenere che l’apposizione di riserva costituisca ostacolo insuperabile all’ammissione al III anno del FIT;
quanto al periculum in mora, ritenuto che:
– il periculum sussiste in ragione del fatto che nel mese di luglio-agosto l’USR Veneto avvierà le procedure amministrative volte all’ammissione al III anno del FIT dei vincitori di concorso, e tali procedure, a partire dall’1 settembre 2020, daranno luogo alle assegnazioni delle sedi.
PQM
Il Giudice del Lavoro, ogni altra domanda rigettata:
– accerta il diritto della ricorrente all’amissione al III anno del FIT, e condanna il Miur al compimento di ogni conseguente attività di adempimento;
– condanna il Miur a rifondere le spese legali in favore della ricorrente quantificate in euro 2.500,00, oltre spese generali, Iva e cpa.
Padova, 22.5.2020
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco Perrone