Riconoscimento accademico della laurea in Odontoioatria conseguita in Europa – Requisiti per il riconoscimento – Ateneo non può pretendere il superamento del test di ingresso ai corsi a “numero chiuso” – abogado (avvocato stabilito) Giuseppe Lipari e Avv. Massimo Sidoti
Con questa ordinanza il Tar Firenze, in persona del suo presidente Armando Pozzi, ha sospeso un provvedimento del’Università di Firenze che subordinava il riconoscimento della laurea in Odontoiatria ottenuta dal ricorrente in Polonia al previo superamento del test di ammissione.
N. 00147/2017 REG.PROV.CAU.
N. 00218/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 218 del 2017, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Lipari, Massimo Sidoti, con domicilio eletto presso lo studio Lara Salvadori in Firenze, via della Fortezza N. 6;
contro
Universita’ degli Studi di Firenze non costituito in giudizio;
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distr.le Firenze, domiciliata in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
Universita’ degli Studi di Firenze, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato DDG, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, Rettorato – piazza San Marco N. 4;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
PER L’ANNULLAMENTO,
PREVIA SOSPENSIONE
a) del “Verbale del comitato per la didattica del corso di laurea magistrale interateneo in Odontoiatria e protesi dentaria”, riunitosi il 5.01.17, emanato dall’Università di Firenze, avente ad oggetto “riconoscimento del titolo estero -OMISSIS-”, comunicato al ricorrente in data 17.01.17, con nota prot. n. 6700 del 17.01.17;
b) della citata nota di prot. 6700 del 17.01.17;
c) del Regolamento didattico del corso di laurea in “Odontoiatria e protesi dentaria” dell’Università degli studi di Firenze, ed in particolare dell’art. 13, ai sensi del quale “il titolare di una laurea straniera che intenda chiederne il riconoscimento deve preventivamente superare le prove di ammissione [al primo anno]” di cui all’art. 4 della l. n. 264/99.
CON CONDANNA
– alla riattivazione del procedimento di riconoscimento, con concessione della misura cautelare meglio indicata in calce al ricorso
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e di Universita’ degli Studi di Firenze;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2017 il Presidente Armando Pozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che parte ricorrente espone quanto segue.
A] – Ha conseguito la laurea in Odontoiatria presso la “-OMISSIS-” (-OMISSIS-), al termine di un regolare percorso di studi, in lingua inglese; della sua laurea ha chiesto all’Università degli studi di Firenze il riconoscimento a fini accademici ai sensi della l. n. 148/2002. In data 17-1-2017 il ricorrente ha ricevuto la comunicazione secondo cui il Comitato per la didattica ha deliberato l’eventuale ammissione del sig. -OMISSIS-al VI anno di corso della Laurea Magistrale Interateneo (LM 46), previo superamento della prova di ammissione nazionale, come previsto dall’art. 13 del Regolamento Didattico del Corso di Laurea, e previa disponibilità di posti per l’anno suddetto, con l’obbligo di: sostenere l’esame di Medicina Legale nonché i Corsi Integrati previsti al VI anno, vale a dire Terapia Odontostomatologica Integrata I, Terapia Odontostomatologica Integrata, nonché
elaborazione, redazione e discussione della tesi finale.
B] – Avverso la predetta determinazione il ricorrente deduce i seguenti motivi: B1) VIOLAZIONE DI LEGGE ED ECCESSO DI POTERE. In particolare si lamenta l’illegittimità dell’art. 13 del Regolamento didattico del corso di laurea secondo cui “il titolare di una laurea straniera che intenda chiederne il riconoscimento deve preventivamente superare le prove di ammissione [al primo anno]”), per contrasto con gli artt. 33 e 34 Cost., con l’art. 4 della l. n. 264/99 e con la normativa comunitaria come pure interpretata da Cons. St., Ad Plen., n. 1/2015. B2 ] ILLOGICITÀ MANIFESTA; DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, in quanto nel novembre 2016, in relazione allo stesso CDL, l’Ateneo fiorentino ha accolto i trasferimenti dall’estero di due studenti provenienti da una università spagnola che non hanno superato il test di ammissione di cui all’art. 4 della l. n. 264/99. B3) ERRONEITÀ DELLA RITENUTA INESISTENZA DI POSTI LIBERI AL VI ANNO DI CORSO, essendo invece presenti ben 23 posti liberi (che, se non assegnati immediatamente, andranno persi), la cui esistenza è stata confermata dalla Segreteria degli studenti. B4) VIOLAZIONE ARTT. III.1. E VI.1 DELLA CONVENZIONE DI LISBONA SUL RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO, RECEPITI CON L.N. 148/2002: in sintesi, le norme indicate prevedono che per riconoscere una laurea straniera, lo Stato membro debba predisporre meccanismi adeguati per prendere in considerazione i titoli dei richiedenti, che dovranno essere valutati unicamente in base alle caratteristiche del titolo, il quale se non presenta sostanziali differenze, esso andrà riconosciuto; oltretutto l’atteggiamento dell’Università appare contraddittorio, laddove, da un lato ha preso atto della sostanziale sovrapponibilità dei titoli, al punto
di riconoscere quasi interamente la validità del percorso accademico del ricorrente, chiedendo solo un’integrazione di appena tre materie (su un totale di
oltre 33 materie del corso di laurea fiorentino, ma dall’altro ha, irragionevolmente,
preteso il previo superamento del test di ammissione; del pari irragionevole sarebbe la richiesta di frequentare (e non solo superare) le tre materie non riconosciute e che, inoltre, nonché la condizione di posti liberi al VI anno. B5) VIOLAZIONE ARTT. 18 E 21 TFUE, in tema di libera circolazione di studenti, laureati e lavoratori
europei.
C ] Quanto all’istanza cautelare il ricorrente evidenzia come senza la sospensione degli atti impugnati, per la parte relativa al test di ingresso, alla disponibilità dei posti del VI anno e alla frequenza delle lezioni il ricorrente non potrà sostenere le materie, né iniziare a lavorare alla propria tesi di laurea (la quale, si sensi dei regolamenti vigenti, va richiesta ai docenti parecchi mesi prima della laurea)
Letta la memoria difensiva dell’Università, la quale supporta la legittimità complessiva del provvedimento impugnato: a) con la “necessità del superamento delle lacune curriculari segnalate dal Comitato per la didattica, superamento che richiede, quale necessario antecedente logico, l’immatricolazione del dott.-OMISSIS-al VI anno del corso di laurea in Odontoiatria. “;b) con la “ legittimità della programmazione degli accessi (c.d. “numero chiuso”) ai corsi di laurea in Medicina e chirurgia e Odontoiatria “, ispirata da esigenze di assicurare un elevato livello qualitativo di apprendimento e formazione professionale ; c) con la necessità di una “formazione “sul campo” degli studenti universitari, dei tirocinanti e degli specializzandi “; d) con la necessità di una “valutazione dell’offerta potenziale del sistema universitario e del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo. “; e) con la necessità di una “rigorosa applicazione dell’art. 13 del Regolamento per la didattica del corso di laurea “; f) con l’osservazione che “le motivazioni della sentenza (dell’Ad. Plen. n. 1/2005, n.d.r.) sono molto più articolate (rispetto a quelle prospettate dal ricorrente, n,d,r,) e richiedono, a parere della difesa dell’Ateneo, un’attenta riflessione anche in chiave critica. “; g) con l’esigenza di evitare disparità di trattamento, in quanto “la rinuncia ad applicare agli studenti (cittadini o meno) già iscritti ai corsi di laurea presso atenei esteri lo stesso regime applicabile alle aspiranti matricole degli atenei nazionali è foriera di gravi discriminazioni al rovescio”;
Ritenuto che l’istanza cautelare – limitatamene alla doglianza relativa alla sottoposizione del ricorrente ai test di ingresso per l’iscrizione al primo anno – appare assistita da consistenti elementi di fumus, alla luce dei principi stabiliti da Adunanza Plenaria n. 1 del 28 gennaio 2015 ripresi, sintetizzati e ribaditi da costante giurisprudenza successiva ( T.A.R. L’Aquila, 26/11/2015, n. 795; Consiglio di Stato, sez. VI, 30/09/2015, n. 4557); principi riferiti a fattispecie di trasferimento di studenti da altra università straniera ma del tutto sovrapponibili alla presente controversia (come peraltro emerge dalla stessa memoria dell’amministrazione che pure invoca a suo favore la medesima pronuncia) ed anzi a maggior ragione ad essa applicabili trattandosi di riconoscimento di titolo definitivamente conseguito all’estero a completamento di un intero percorso didattico-formativo che la stessa università ha riconosciuto quasi del tutto conforme ai livelli di apprendimento e selezione dell’ateneo italiano;
Rilevato, per converso, che la ricordata sentenza della Plenaria n. 1/2015, ispirata ad esigenze di verifica effettiva e non formale della qualità del titolo accademico conseguito all’estero, non appare ostativa alla necessità del superamento di un esame in singole materie assenti nel percorso formativo seguito all’estero; esame da sostenere secondo le modalità dell’ordinamento didattico universitario italiano, quindi anche con la necessità di una frequenza alle lezioni del relativo insegnamento; la quale frequenza, assieme alla verifica finale tramite esame consente quell’acquisizione sostanziale degli obiettivi didattico-formativi costituenti presupposto per il riconoscimento del titolo acquisito all’estero;
Rilevata la sussistenza anche del pericolo di danno grave ed irreparabile costituito dal dover sottostare ad obblighi di verifica mediante test d’accesso che potrebbero rivelarsi non dovuti e che invece, ove assolti, determinerebbero comunque un aggravamento temporale nel percorso di riconoscimento del titolo e di ingresso nel mondo del lavoro; per contro, nessun danno all’interesse pubblico appare evidente, per il predetto aspetto;
Osservato che l’accoglimento della sospensiva, con conseguente ammissione con riserva a frequentare le lezioni e sostenere gli esami mancanti e la discussione della tesi finale, comporta la fissazione del merito in termini relativamente brevi ma comunque tali da consentire alle parti o l’appello avverso la presente ordinanza, oppure l’adeguamento ad essa in termini non coattivi ma di spontanea adesione;
Considerato che le spese della presente fase possono eccezionalmente compensarsi in relazione all’accoglimento solo parziale dell’istanza cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), accoglie in parte l’istanza cautelare nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto ammette il ricorrente con riserva a frequentare e sostenere gli esami mancanti e la discussione della tesi finale, senza doversi sottoporre ad alcun test di ingresso.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del giorno 22-11-2017, ore di rito.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare ………….
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2017 con l’intervento dei magistrati:
Armando Pozzi, Presidente, Estensore
Bernardo Massari, Consigliere
Gianluca Bellucci, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Armando Pozzi
IL SEGRETARIO