Con questa Ordinanza, il Tribunale di Aquila ha rigettato il ricorso del co-fidejussore di una Società, il quale, ricevuta la richiesta di pagamento dell’importo garantito da parte dell’istituto di credito, ha ritenuto di chiedere la fissazione del termine per l’accettazione dell’eredità giacente dell’atro fidejussore, venuto a mancare nelle more
R.G. n. 529/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di L’AQUILA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
ORDINANZA FUORI UDIENZA EX ART. 127TER, COMMA III C.P.C
Il Giudice, dott. Giovanni Spagnoli, verificata la regolarità della comunicazione relativa alla trattazione scritta del presente procedimento, ai sensi dell’art. 127ter c.p.c., alle parti costituite in data 05.06.2023; lette le note di trattazione scritta depositate da entrambe le parti in causa; considerato che la parte resistente, con la nota di trattazione scritta del 19.06.2023, insiste per l’inammissibilità e comunque per il rigetto del ricorso, in subordine per la concessione di un termine non inferiore a mesi sei, mentre la parte ricorrente, con la nota di trattazione scritta del 19.06.2023, contesta il contenuto della comparsa di costituzione di controparte ed insiste per la fissazione di un termine per l’accettazione dell’eredità di Pio Cicchetti;
OSSERVA
D.G. ha chiesto fissarsi un termine ex art. 481 c.c. per accettare l’eredità del de cuius C.P. ai chiamati B.D.. A sostegno dell’istanza rappresenta di essere socio della S.I. S.r.l., che in data 10.07.2012 aveva concluso con C. S.p.A. un contratto di mutuo fondiario a firma del Notaio Dott. F.B., Rep. n. 00, Racc. n. 00, per l’importo di € 00,00 oltre interessi. Precisa, inoltre, di aver assunto garanzia fideiussoria solidale con C.P. 00,00. Rappresenta infine che, con nota del 29.03.2022, la B. Banca S.p.A., già C. S.p.A., intimava al D.S. ed agli eredi di C.P. il versamento immediato della complessiva somma di € 00,00, oltre ad accessori ed interessi maturati e maturandi a titolo di rate non pagate del mutuo 0000. Evidenzia pertanto il suo interesse alla fissazione del termine di accettazione dell’eredità, costituito sostanzialmente dalla necessità di individuare il soggetto legittimato verso cui esperire l’azione di regresso, a seguito del pagamento della somma garantita. In punto di diritto, giova ricordare che l’art. 481 c.c. prevede che “chiunque vi ha interesse può chiedere che l’autorità giudiziaria fissi un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinunzia all’eredità. Trascorso questo termine senza che abbia fatto la dichiarazione, il chiamato perde il diritto di accettare”. Secondo la prevalente giurisprudenza, tra i legittimati all’esercizio dell’azione in parola rientrano i legatari, i creditori del de cuius, i creditori del chiamato all’eredità, il beneficiario dell’onere apposto alla disposizione testamentaria, l’esecutore testamentario, il quale ha interesse alla conclusione del fenomeno successorio, sia per adempiere in maniera compiuta al proprio ufficio, sia per il limite temporale di cui all’art. 703 c.c., nonché il curatore dell’eredità giacente, atteso che egli ha interesse a compiere il proprio incarico la cui durata è direttamente legata al momento in cui l’eredità viene accettata. Orbene, il ricorrente non rientra in alcune delle categorie sopra menzionate, atteso che il D.S. non ha pagato il debito della S.I. S.r.l., ma si è limitato a ricevere la diffida di pagamento da parte della B., con la conseguenza che riveste – allo stato – la qualifica di mero fideiussore in solido con il de cuius. Ad ogni modo, anche a voler aderire all’orientamento estensivo prospettato dalla dottrina prevalente, secondo cui deve essere il giudice a valutare, caso per caso, la sussistenza di un concreto interesse alla fissazione del termine, nel caso di specie l’interesse prospettato dal ricorrente non si presenta come concreto ed attuale. Invero, la ratio dell’istituto di cui all’art. 481 c.c., secondo la giurisprudenza citata dalla stessa parte ricorrente nella nota di trattazione scritta del 19.06.2023, va ricercata nella finalità di “far cessare lo stato di incertezza che caratterizza l’eredità fino all’accettazione del chiamato” (cfr. Cass. civ., Sez. II, 26.03.2012, n. 4649). Dunque, la fissazione del termine al chiamato mira a salvaguardare un interesse concreto e soggettivo, proprio di colui che abbia una potenziale idoneità a divenire, ove pure ciò accada all’esito di più azioni, parte del procedimento successorio in ragione del risultato connesso al provvedimento giudiziario. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, nel caso di specie non vi è alcuna incertezza giuridica per effetto della mancata accettazione dell’eredità di C.P. da parte dei chiamati odierni resistenti, giacché il pagamento dell’intero debito garantito trova la sua giustificazione nell’obbligazione solidale contrattualmente assunta dal D.S. Sino all’effettivo pagamento, dunque, non vi è un interesse concreto ed attuale ad esercitare l’azione di regresso nei confronti degli eredi del cofideiussore P.C. Ne consegue che la richiesta di fissazione del termine ex art. 481 c.c. dovrà essere rigettata.
In ordine alle spese di lite, conformemente al più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, appare condivisibile la tesi per la quale l’impossibilità di un’applicazione diretta dell’art. 91 c.p.c. per mancanza di una sentenza, assistita dall’idoneità della cosa giudicata, non è di ostacolo all’applicazione analogica della norma, dovendosi ravvisare nel citato art. 91 c.p.c. l’espressione di Pagina 3 un più generale principio di responsabilità processuale fondata sul rapporto di causalità (cfr. Cass. civ., Sez. VI-I, 28.11.2017, n. 28331). Per l’effetto, le spese del presente giudizio dovranno essere poste a carico della parte ricorrente, risultata soccombente in ordine alla questione inerente la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento del ricorso e sono liquidate, come da dispositivo, per i procedimenti di volontaria giurisdizione, prendendo in considerazione i valori medi di cui al D.M. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 147/2022, applicabile al caso di specie in virtù della disposizione transitoria di cui all’art. 6 Il Giudice
RIGETTA
il ricorso proposto ai sensi dell’art. 481 c.c. da D.S.;
CONDANNA
il ricorrente al pagamento in favore di B.D., delle spese della presente procedura che liquida in complessivi € 00,00 per compensi professionali, oltre spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A., come per legge. Si comunichi a cura della cancelleria.
L’Aquila, 23 giugno 2023
Il Giudice dott. Giovanni Spagnoli