+39 049 82 56 56 9

Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia – Sent. n. 887/20 – Impugnazione pubblica selezione professionista Istituto Vite e Vino

Pubblicato 20/02/2024

N. 642/24 REG.PROV.COLL. N. 00887/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 887 del 2020, proposto da G.P., rappresentato e difeso dagli avvocati Daniele Piazza, Carmelo Pietro Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Istituto Regionale del Vino e dell’Olio della Regione Sicilia (IRVO), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Massimo Petrucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

F.S., rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Sidoti, Giuseppe Lipari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento

– della delibera e, ove occorra e possa, del bando di selezione, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 per il conferimento di incarico professionale esterno per attività di consulenza fiscale e contabile in affiancamento al personale dell’Istituto Regionale del Vino e dell’Olio (D.D.G. n. 71 del 17/04/2020); N. 00887/2020 REG.RIC. -della graduatoria pubblicata in data 6 maggio 2020 dal quale il Dott. S.F. è risultato aggiudicatario della procedura di selezione;

– della delibera del 12 maggio 2020 recante il conferimento dell’incarico al Dott. S. previa presa d’atto delle risultanze della selezione nonché di ogni altro atto a questi conseguente o presupposto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di F.S. e dell’Istituto Regionale del Vino e dell’Olio della Regione Sicilia;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore nell’udienza smaltimento del giorno 14 febbraio 2024, svoltasi con modalità di cui all’art. art. 87 comma 4-bis del c.p.a., il dott. Gianluca Di Vita e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Parte ricorrente chiede l’annullamento degli atti con i quali il controinteressato è stato dichiarato vincitore della selezione indetta dall’IRVO per il conferimento di un incarico di consulenza fiscale e contabile ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 (“Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria …”).

Premette che il bando di concorso prevedeva l’assegnazione: I) fino ad un massimo di 70 punti in base alla valutazione del curriculum professionale del candidato: II) fino ad un massimo di 30 punti in base al maggior ribasso percentuale sul N. 00887/2020 REG.RIC. prezzo indicato nell’avviso di selezione (€ 18.000,00). Con specifico riferimento al curriculum sub I), la valutazione si sarebbe articolata nei seguenti termini; a) fino ad un massimo di 60 punti in base alle precedenti esperienze professionali attinenti le attività di cui all’incarico da affidare e all’organizzazione dello studio professionale; a tal fine sarebbe stata valutata l’esperienza presso Regioni, Province, Comuni o altri enti pubblici e presso gli studi e aziende private di grandi dimensioni relativamente a incarichi svolti negli ultimi tre anni, per consulenze coerenti con la natura delle attività svolte dall’IRVO; b) fino ad un massimo di 5 punti in base agli incarichi di docenza relativi alle materie oggetto dell’incarico; c) fino ad un massimo 5 punti in base al conseguimento di almeno 10 crediti formativi in materia di contabilità pubblica e gestione finanziaria degli enti locali. All’esito della selezione, cui partecipavano 3 concorrenti, veniva redatta la graduatoria che vedeva al primo posto il controinteressato con 78 punti e, in seconda posizione, l’odierno ricorrente con 54,5 punti. Avverso tale esito l’istante insorge deducendo i seguenti motivi di gravame: violazione del principio di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione; violazione e falsa applicazione del bando di concorso, eccesso di potere, disparità di trattamento, inesistenza dei presupposti, difetto di istruttoria. In sintesi, il primo rilievo si appunta sul subcriterio di cui alla lett. a) sopra indicato (massimo di 60 punti in base alle precedenti esperienze professionali attinenti le attività di cui all’incarico da affidare) in quanto, secondo l’istante, la commissione avrebbe inteso distribuire – in assenza di specifica previsione contenuta nella lex specialis – tale subpunteggio nella misura di 12 punti per ogni incarico speso dai partecipanti come requisito esperenziale (avendo assegnato 48 punti su 60 ai due candidati che avevano svolto quattro incarichi nel triennio precedente e 36 ad altro candidato con tre esperienze professionali), con ciò peraltro mostrando di ritenere valutabili al massimo 5 incarichi (dato dal rapporto tra 60 punti attribuibili e 12 N. 00887/2020 REG.RIC. punti per ciascun incarico spendibile). Inoltre, al ricorrente non sarebbero stati riconosciuti punti per ulteriori cinque incarichi relativi alla revisione contabile presso aziende private e al controinteressato sarebbero stati illegittimamente considerati due incarichi in corso di svolgimento e, pertanto, non valutabili secondo il bando (che faceva riferimento agli incarichi “svolti” negli ultimi tre anni). Ancora, sarebbe stato violato il bando nella parte in cui prevede che “i candidati dovranno inoltre attestare la disponibilità di un ufficio operativo a Palermo”, requisito che sarebbe posseduto dal ricorrente e non dal controinteressato il quale avrebbe viceversa indicato come recapito lo studio di altro professionista con cui ha collaborato in passato. Infine, la commissione non avrebbe tenuto conto dell’assetto organizzativo indicato dall’istante per lo svolgimento dell’incarico (collaborazione con due ragionieri per le attività di consulenza fiscale ed Iva). Resiste in giudizio l’amministrazione che eccepisce l’inammissibilità del gravame per omessa impugnazione tempestiva del bando, peraltro coincidente con altro avviso di selezione indetto per il 2019 al quale aveva partecipato il ricorrente conseguendo l’aggiudicazione.

Il T.A.R. ha rigettato la domanda cautelare con ordinanza n. 912 del 23.9.2020 con la seguente motivazione: “l’istanza cautelare non è assistita dal necessario fumus boni iuris giacché il punteggio attribuito al contro-interessato deve reputarsi conforme alla lex specialis apparendo tra l’altro rispettato anche il requisito dell’attestazione della ‘disponibilità di un ufficio operativo a Palermo’, non necessitando a tal fine nessuna specifica prova documentale, sicché l’esame degli ulteriori profili di doglianza non consentirebbe alla parte ricorrente di ritrarre ulteriori utilità dall’azione proposta (c.d. prova di resistenza)”.

All’udienza del 14.2.2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è infondato; per l’effetto, può prescindersi dall’esame dell’eccezione in N. 00887/2020 REG.RIC. rito sollevata dall’amministrazione circa l’omessa tempestiva impugnazione della lex specialis.

Va ribadito il tradizionale indirizzo giurisprudenziale (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. III, n. 8319/2023) secondo cui il giudizio della commissione in materia di selezioni concorsuali comporta una valutazione essenzialmente qualitativa della preparazione scientifica dei candidati, attenendo alla sfera della discrezionalità tecnica. Pertanto, il sindacato nei confronti degli atti valutativi di correzione di tali prove è limitato al riscontro di evidenti errori di fatto e di giudizio da parte della Commissione, che lascino intravedere il manifesto travisamento dei fatti sui quali il giudizio è stato svolto, oppure la manifesta illogicità o irragionevolezza del compimento di questa attività (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 18 maggio 2023 n. 4962; Cons. Stato, Sez. IV, 30 agosto 2018, n. 5117; id. 6 febbraio 2017, n. 492). Facendo applicazione di tali condivisibili principi al caso di specie, il Collegio ritiene di non concordare con la prospettazione del ricorrente in quanto le doglianze dal medesimo avanzate non sono meritevoli di positivo apprezzamento. Benché l’istante ribadisca che le proprie censure sono volte ad enucleare profili di travisamento, manifesta illogicità e irragionevolezza nel giudizio, dal contenuto del libello introduttivo – sopra sinteticamente riportato – emerge chiaramente che i rilievi articolati sono essenzialmente finalizzati a richiedere al giudice amministrativo di svolgere una diversa valutazione dei titoli esperenziali, entrando indebitamente nel merito del giudizio formulato dall’amministrazione. In altri termini, le critiche rivolte all’atto impugnato si risolvono in un tentativo di ottenere una riedizione delle valutazioni espresse dalla commissione sugli incarichi professionali spesi dai candidati e non sono volte, invece, a stimolare un legittimo sindacato, ad esempio, sulla loro rispondenza ai parametri valutativi generali, o sulla sufficienza della motivazione complessiva da essi desumibile. A tale profilo va rilevato, quanto al primo rilievo, che il criterio presuntivamente adottato dalla commissione (consistente nell’attribuzione di n. 12 punti per ogni incarico indicato dai candidati) apparirebbe in ogni caso lineare e corrispondente ad N. 00887/2020 REG.RIC. una logica di imparzialità nonché di idonea e corretta valutazione, dal momento che tutti i candidati sono stati posti sullo stesso piano e sottoposti ad identico criterio valutativo. Peraltro, tale parametro si palesa in ogni caso neutrale posto che, come risulta dal verbale della commissione in atti, la Commissione ha riconosciuto 4 incarichi al primo classificato (48 punti) e 4 al ricorrente (sempre 48 punti) e, quindi, la graduazione del punteggio non cambierebbe – anche a voler ipotizzare un diverso “peso” – in considerazione del riconoscimento del medesimo numero di incarichi ai due candidati. Riguardo alla presunta illegittimità della mancata valutazione di ulteriori incarichi svolti dal ricorrente o di quelli “in corso” arbitrariamente riconosciuti al controinteressato, va ribadita l’infondatezza dei rilievi che impongono nel merito le valutazioni tecnico – discrezionali della commissione di gara; sotto distinto profilo, le argomentazioni attoree appaiono incentrate sul mero svolgimento di tali pregresse attività da parte dell’istante senza tuttavia comprovare la pertinenza ai parametri posti dalla disciplina di gara che richiedeva che si trattasse di incarichi svolti “presso gli studi e aziende private di grandi dimensioni” e che fossero coerenti con le attività svolte dall’IRVO, profili che allo stato restano non documentati, specie a fronte di specifiche contestazioni delle controparti. A ciò si aggiunga che l’avviso faceva riferimento ad incarichi effettuati nel triennio e, tuttavia, nella domanda di partecipazione, come contestato dalle parti resistenti, l’istante non indicava la data di svolgimento degli incarichi della cui omessa valutazione si duole sicché non si palesa illogica ed irragionevole – unici ambiti entro i quali, come si è visto, è ammesso il sindacato di questo giudice amministrativo in materia di procedure concorsuali – l’omessa valutazione ad opera della commissione esaminatrice. Ancora, non si palesa illegittima l’utile valutazione di incarichi del controinteressato che, benchè ancora “in itinere”, ricoprivano l’arco temporale previsto dall’avviso di selezione (triennio); l’opposta ermeneutica, infatti, si N. 00887/2020 REG.RIC. porrebbe in contrasto con i principi di buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa perché priverebbe l’amministrazione dell’apporto esperenziale (anche temporalmente consistente) di professionisti che possiedano i requisiti di capacità tecnica coerenti con il bando, oltre che pregiudicare le legittime aspettative di questi ultimi a prendere parte ad una selezione la cui lex specialis non prevedeva una specifica ed inequivoca preclusione in tale senso. Non si palesa illegittima la valutazione afferente alla “disponibilità di un ufficio operativo a Palermo”, posto che la disciplina concorsuale richiedeva una mera attestazione, senza ulteriore prova documentale, da parte dei candidati, prestandosi la diversa ermeneutica al profilo di contrasto con il principio del favor partecipationis. Sul punto, va data continuità al consolidato indirizzo pretorio secondo cui la dovuta prevalenza da attribuire alle espressioni letterali, se chiare, contenute nel bando esclude ogni ulteriore procedimento ermeneutico per rintracciare pretesi significati ulteriori, così da ostare ad ogni estensione analogica intesa ad evidenziare significati inespressi e impliciti, tali da vulnerare l’affidamento dei partecipanti, la par condicio dei concorrenti e l’esigenza della più ampia partecipazione (T.A.R. Trento, n. 49/2022; Consiglio di Stato, Sez. V, n. 1589/2023; T.A.R. Lombardia, Milano, n. 2212/2022; T.A.R. Lombardia, Brescia, n. 518/2023). Le disposizioni della lex specialis vanno dunque lette secondo il senso immediatamente proprio dei termini che le compongono e, ove questo non sia chiaro, deve prediligersi il significato più favorevole alla massima partecipazione alla gara. Infine, con riferimento alla mancata valutazione dell’assetto organizzativo indicato dall’istante per lo svolgimento dell’incarico, la censura si palesa generica e inidonea ad infirmare la legittimità dell’azione amministrativa, mirando a sollecitare un inammissibile sindacato valutativo in sostituzione di quello svolto dalla commissione esaminatrice.

Le conclusioni svolte conducono, in definitiva, al rigetto del ricorso, con le conseguenze di legge in ordine alla regolazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Palermo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 0,00 , oltre spese di giudizio, in favore di ciascuna controparte processuale.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2024 tenuta da remoto con modalità Microsoft Teams con l’intervento dei magistrati: Gianluca Di Vita, Presidente FF, Estensore Angela Fontana, Consigliere Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Gianluca Di Vita

Leave a comment

Indirizzo

Palermo - Piazza Castelnuovo, 35

Contatti

Tel: 0498256569 - Fax: 04921064352

Orari

Lunedì - Giovedì 10:00/13:00; Venerdì 10:00/16:00

Studio Legale Sidoti & Soci - P.Iva: 05679330828
Terms of use and Privacy Policy

×